Attività legali

Attività giudiziale

L'assistenza giudiziale consiste nel patrocinio legale, previa sottoscrizione della procura alle liti, per intraprendere un’azione giudiziaria o difendersi quando si riceve la notifica di un atto giudiziario.Lo Studio legale opera con l'ausilio di professionisti sull'intero territorio nazionale e all'estero.


L'attività difensiva giudiziale viene svolta, come per l’attività stragiudiziale, previa sottoscrizione da parte del cliente di un preventivo, conforme al tariffario forense attualmente in vigore, valutando la complessità e i rischi di causa.

Attività stragiudiziale

L'assistenza stragiudiziale consiste nell'assistenza legale offerta al di fuori dell'ambito giudiziario, nella redazione di diffide ad adempiere, contratti e transazioni, assistenza avanti al Notaio, enti pubblici, partecipazione alle assemblee di condominio e quant'altro.

Previa valutazione delle specifiche esigenze del cliente la consulenza legale con pareri scritti ed orali funziona da “bussola” su come dirigere le proprie azioni.
Lo studio offre la propria professionalità nella redazione di numerose tipologie di contratti: quali ad esempio contratti di locazione ad uso abitativo o ad uso diverso; contratti di compravendita, contratti di comodato, contratti commerciali, contratti preliminari di acquisto di immobili.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto è opportuno leggere attentamente le cosiddette clausole vessatorie o abusive, che in caso di controversia potrebbero cambiare la sorte della lite.
Un innovativo servizio offerto dallo studio legale è l'attività di assistenza a soggetti privati o società, nell'ambito di procedure esecutive immobiliari, per la partecipazione alle aste giudiziarie indette presso i vari Tribunali italiani. Lo Studio legale offre una consulenza ed assistenza a tutti gli eventuali soggetti interessati a formulare un'offerta di acquisto di un immobile sottoposto a pignoramento nelle seguenti fasi:

• Ricerca dell’immobile tra quelli posti all'asta nell'ambito delle varie procedure pendenti presso i Tribunali italiani;
• Consulenza sulla procedura scelta: esame dei documenti, studio della perizia elaborata dal consulente
tecnico del Tribunale per la valutazione dell’immobile;
• Predisposizione degli adempimenti formali per partecipare all'asta;

Procedure alternative di risoluzione della lite

a) Arbitrato

Lo studio legale fornisce assistenza al cliente, in presenza di clausole compromissorie, cioè di devoluzione della controversia agli arbitri.

b) Mediazione civile

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa. La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa o su impulso del Giudice.
Già introdotto dal decreto legislativo n. 28/2010, l'istituto della mediazione civile e commerciale è stato dapprima dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 24.10.2012 e poi reintrodotto con modifiche dalla legge n. 98/2013 che ha convertito in legge il DL 69/2013 (c.d. "decreto del fare") ed ha apportato alcune variazioni al Dlgs 28/2010.
Si tratta di un'attività professionale svolta da un soggetto terzo e imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione si introduce con una semplice domanda da parte di un cittadino o di un'impresa all'organismo prescelto tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il procedimento di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, prorogabile su consenso delle parti, termine superato il quale è possibile introdurre l'eventuale giudizio civile. Quando si raggiunge un accordo viene redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo per tutte le parti.
In base all'art. 5 del decreto legislativo sopra citato, a pena di improcedibilità, chi intende avviare un'azione giudiziaria, con l'assistenza di un legale, dovrà obbligatoriamente esperire un tentativo di mediazione quando le controversie riguardino le seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante responsabilità medica
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
c) Negoziazione assistita

La legge n. 162/2014, ha definitivamente introdotto l'istituto della "negoziazione assistita dagli avvocati" in tre differenti modalità:

  1. volontaria
  2. obbligatoria, quale condizione di procedibilità del giudizio
  3. per le soluzioni consensuali di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In sostanza si tratta di "un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l'assistenza dei propri avvocati".
Attraverso tale procedura è possibile raggiungere un accordo transattivo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, evitando di portare la vertenza avanti l’Autorità Giudiziaria. La durata massima della procedura deve essere individuata dalle parti, ma secondo la legge non potrà mai essere inferiore ad un mese né superiore tre mesi, termine prorogabile su intesa delle parti, per ulteriori trenta giorni.
La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta e sottoscritta dagli avvocati, previa verifica da parte degli stessi della conformità dell'accordo "alle norme imperative ed all'ordine pubblico" e conseguente certificazione delle sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.
L’accordo concluso costituisce titolo esecutivo ed è possibile l’iscrizione della ipoteca giudiziale.

Domiciliazioni

Lo Studio legale offre servizi di domiciliazione per procedure instaurate avanti il Giudice di Pace, Tribunale o Corte d’Appello di Torino.

Collaborazioni

Lo Studio legale si avvale di consolidate collaborazioni professionali per assistere il cliente in ogni sua esigenza nell'ambito del diritto civile, penale ed amministrativo.