Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario
Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di fornire al cliente adeguata informazione sulle operazioni – Anche nel caso di cliente con alta esperienza – Sussiste. (Cc, articoli 1337, 1366 e 1375; Dlgs 58/1998, articoli 1 e 21)
In tema di intermediazione mobiliare, ove il cliente gli affidi il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio dei titoli stessi, l’intermediario è comunque tenuto, ai sensi degli articoli 1 e 21 del Dlgs 58/1998 e degli articoli 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, a fornire al primo adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio; pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un’esperienza alta con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare e un’elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale.
Cass. Civ. Sezione I, ordinanza 1° febbraio 2018 n. 2523