Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario
Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di fornire al cliente adeguata informazione sulle operazioni – Anche nel caso di cliente con alta esperienza – Sussiste. (Cc, articoli 1337, 1366 e 1375; Dlgs 58/1998, articoli 1 e 21)